L'obbligo di pubblicazione riguarda gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario, tale obbligo non vige per i Comuni                                

Le informazioni richieste, con aggiornamento tempestivo  , riguardano i Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                

Normativa di Riferimento

L'articolo 41, comma 6 del d.lgs 33/2013 modificato:                                

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.                                

Contenuto inserito il 26-10-2016 aggiornato il 29-09-2021