Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi

Gli obblighi di pubblicazione, con aggiornamento tempestivo, riguardano:                            

■  Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                            

■ Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                            

■ Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                            

■ Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                            

Normativa di Riferimento

L'articolo 31, comma 1 del d.lgs 33/2013 modificato:                                

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.                                

Contenuto inserito il 31-10-2016 aggiornato il 29-09-2021