Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

CIG Oggetto Data pubblicazione
CIG Oggetto Data pubblicazione  

Normativa di Riferimento

L'articolo 37, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 33/2013:                            

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni indicati nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
                            
Si riporta l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n.190:                            

Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni  all'Autorita'  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture, che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorita'  individua  con propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative modalita' di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "                              

2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.                            

L'articolo 4 dellla delibera Anac n. 39/2016 esplicitato in seguito                            

Contenuto inserito il 15-03-2018 aggiornato il 29-09-2021