Normativa di Riferimento
L'articolo 5 D.Lgs. n. 33/2013 modificato:
disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati detenuti dalle PA, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
L’istanza di accesso civico 'semplice' :
• non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
• identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti
• non richiede motivazione
• è presentata alternativamente all’ufficio che detiene i dati, oppure all’URP o ad altro ufficio indicato dall’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” o, se riguarda la richiesta di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
• il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.
a) in caso di accoglimento dell’istanza :
l’Amm.ne provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e i documenti richiesti oppure, qualora trattasi di informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale
b) in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine :
• il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
• il responsabile decide con provvedimento motivato entro 20 giorni, prorogato di 15 giorni se il responsabile chiede il parere dell’ANAC
• se l’accesso è negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali, il responsabile provvede sentito il garante della privacy che si pronuncia entro 10 giorni. Il termine è sospeso fino alla ricezione del parere o comunque non oltre 10 giorni
• avverso la decisione dell’amm.ne o, in caso di riesame, del responsabile, il richiedente può proporre ricorso al TAR
Per gli atti delle regioni e degli enti locali:
• il richiedente può presentare ricorso al difensore civico e lo notifica alla amministrazione interessata
• il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni
• se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione
• se l’amm.ne non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni, l’accesso è consentito
• avverso la pronuncia del difensore civico è ammesso ricorso al TAR Il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di disciplina, al vertice politico e all’OIV