Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Non sono state irrogate sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati, ai sensi dell’articolo 47, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

 

 

 

 

 

Normativa di Riferimento

Articolo 47, comma 1, del d.lgs 33/2013 modificato:                                    
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.                                    

Contenuto inserito il 04-06-2018 aggiornato il 12-01-2022