Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati

 

 

Normativa di Riferimento

Art. 53, c. 1e 1-bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16                                         

1.  Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.                                        

1-bis.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
                                        
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221                                         

7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida  nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la  determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.                                          

Contenuto inserito il 04-06-2018 aggiornato il 29-09-2021