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Ai sensi  dell'art. art. 2, comma 2 bis del D.L n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013, agli Ordini e Collegi professionali non si applicano le disposizioni sulla nomina e le attestazioni dell’OIV, previste dall’art. 14 del D.lgs n. 150/2009.

Normativa di Riferimento

L'articolo 10, comma 8, lettera c)  del d.lgs 33/2013 modificato:                            

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:                            

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;                            
Paragrafo 14.2 della CIVIT, n.12/2013:                            
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul  sito  istituzionale dell’amministrazione interessata gli  atti di nomina dei componenti,  i loro  curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata. Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e  il  parere ex  art.  14, 3° comma,  d. lgs. n.  150/2013                            

Contenuto inserito il 03-09-2018 aggiornato il 29-09-2021