L'articolo 22, comma 1 lett. a) commi 2 e 3 del d.lgs 33/2013 modificato:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè; di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività; svolte in favore dell'amministrazione o delle attività; di servizio pubblico affidate;
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì; pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione; inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati, ove previsto, i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e ai soggetti titolari di incarico dirigenziale.
Contenuto inserito il 14-02-2023 aggiornato il 30-07-2024