Il diritto di Accesso Civico

Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

FOIA (Freedom of Information Act)
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. La Società non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata secondo i moduli sottoriportati, tramite posta elettronica all’indirizzo accessocivico@pec.cotralspa.it  o tramite posta ordinaria indirizzata al Cotral Spa Via Bernardino Alimena 105-00175 Roma , alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
● all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
● al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Cotral SpA, ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. 33/2013 e relative modifiche.
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato in Cotral SpA
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine la Società provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la Società decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
In caso di accoglimento, la Società, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nella pagina Società Trasparente del sito istituzionale trasparenza.cotralspa.it, ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ( che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui all’art 116 del d. lgs 104/2010 e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, in assenza, il cittadino può rivolgersi a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
I Responsabili
I Responsabili dell’accesso di cui all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza di Cotral SpA.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individuato nella Dott.ssa Tiziana Tullio, Via Bernardino Alimena ,105- 00173 Roma.
Le richieste di riesame dovranno essere sempre inoltrate tramite posta elettronica all’indirizzo accessocivico@pec.cotralspa.it specificando nell’oggetto “Istanza di riesame” e ponendola all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Normativa di Riferimento

L'articolo 5  D.Lgs. n. 33/2013 modificato:                                        
disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati detenuti dalle PA, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
                                        
L’istanza di accesso civico 'semplice' :
                                        
    • non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva                                    
    • identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti                                     
    • non richiede motivazione                                     
    • è presentata alternativamente all’ufficio che detiene i dati, oppure  all’URP o ad altro ufficio indicato dall’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” o, se riguarda la richiesta di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                    
    • il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali                                    
Il procedimento  di  accesso  civico  deve  concludersi  con  provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.
                                        
a) in caso di accoglimento dell’istanza :                                        
    l’Amm.ne provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e i documenti richiesti oppure, qualora trattasi di informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale
                                    
b) in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine :                                        
    • il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                    
    • il responsabile decide con provvedimento motivato entro 20 giorni, prorogato di 15 giorni se il responsabile chiede il parere dell’ANAC                                    
    • se l’accesso è  negato  o  differito  a tutela  degli  interessi  relativi  alla  protezione dei dati personali, il responsabile provvede sentito il garante della privacy che si pronuncia entro 10 giorni. Il termine è sospeso fino alla ricezione del parere o comunque non oltre 10 giorni                                    
    • avverso la decisione dell’amm.ne o, in caso di riesame, del responsabile, il richiedente può proporre ricorso al TAR                                    
Per gli atti delle regioni e degli enti locali:                                        
    • il richiedente può presentare ricorso al difensore civico e lo notifica alla amministrazione interessata                                    
    • il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni                                    
    • se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione                                    
    • se l’amm.ne non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni,  l’accesso è consentito
    • avverso la pronuncia del difensore civico è ammesso ricorso al TAR

Il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di disciplina, al vertice politico e all’OIV
                                        

Contenuto inserito il 14-02-2023 aggiornato il 08-06-2023