Costi contabilizzati
Si definisce Servizio Pubblico “qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale”. La vigente normativa, per un Comune, distingue i servizi pubblici in: ■ Servizi erogati dal comune inerenti le proprie funzioni fondamentali :
▪ Servizio di pubbliche relazioni
▪ Servizio di Anagrafe/Stato Civile/Leva
▪ Servizio elettorale
▪ Servizio tributi (accertamento e riscossione)
▪ Servizi di polizia locale
▪ Servizio di Protezione Civile
▪ Servizio assistenza scolastica
▪ Servizio biblioteca
▪ Servizio Manutenzione immobili, strade e verde pubblico
▪ Servizio Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
▪ Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
▪ Servizio assistenza minori
▪ Servizio assistenza anziani
▪ Servizio prevenzione randagismo ■ Servizi pubblici a rilevanza economica :
▪ Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
▪ Servizio distribuzione gas-metano
▪ Servizio trasporto Pubblico Locale
▪ Servizio Pubblica Illuminazione
▪ Servizi cimiteriali ed illuminazione votiva
▪ Servizio parcheggi a pagamento
L'articolo 10, comma 5 del d.lgs 33/2013 modificato: 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loroandamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32
▪ Servizio di pubbliche relazioni
▪ Servizio di Anagrafe/Stato Civile/Leva
▪ Servizio elettorale
▪ Servizio tributi (accertamento e riscossione)
▪ Servizi di polizia locale
▪ Servizio di Protezione Civile
▪ Servizio assistenza scolastica
▪ Servizio biblioteca
▪ Servizio Manutenzione immobili, strade e verde pubblico
▪ Servizio Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
▪ Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
▪ Servizio assistenza minori
▪ Servizio assistenza anziani
▪ Servizio prevenzione randagismo ■ Servizi pubblici a rilevanza economica :
▪ Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
▪ Servizio distribuzione gas-metano
▪ Servizio trasporto Pubblico Locale
▪ Servizio Pubblica Illuminazione
▪ Servizi cimiteriali ed illuminazione votiva
▪ Servizio parcheggi a pagamento
Normativa di Riferimento
L'articolo 32, comma 2 del d.lgs 33/2013 modificato: 2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.L'articolo 10, comma 5 del d.lgs 33/2013 modificato: 5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loroandamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32
Documenti
Contenuto inserito il 19-03-2018 aggiornato il 29-09-2021