Enti di diritto privato controllati

E' richiesto, con aggiornamento annuale, l' Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                            

In particolare, per ciascuno degli enti :                            

1)  ragione sociale                            

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                            

3) durata dell'impegno                            

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                            

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                             

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                            

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                             

       

NON APPLICABILE          

Normativa di Riferimento

L'articolo 22, comma 1 lett. c) , commi 2 e 3  del d.lgs 33/2013 modificato:                            

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:                            

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;                            

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.                            

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati, ove previsto, i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e ai soggetti titolari di incarico dirigenzialeattività di servizio pubblico affidate;                            

               

Contenuto inserito il 30-10-2023 aggiornato il 30-10-2023