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Normativa di Riferimento

L'articolo 41, comma 6 del d.lgs 33/2013 modificato:                                

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.                                

Contenuto inserito il 10-06-2024 aggiornato il 10-06-2024