Sistema di misurazione e valutazione della Performance

Occorre predisporre, con aggiornamento tempestivo, un Sistema di misurazione e valutazione della Performance secondo le indicazioni del riferimento normativo.                                        

Il Sistema dovrebbe essere strutturato in modo tale da consentire:                                                                                          

● la definizione del processo e degli strumenti di misurazione della performance

● la definizione degli scostamenti tra le performance attese e quelle effettive

● l’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti

● il monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione anche ai fini dell’individuazione di interventi correttivi

● la scelta degli indicatori per la misurazione della performance complessiva dell’Ente

● la scelta degli indicatori per la misurazione della performance individuale di dirigenti e dipendenti

● la modalità di valutazione delle performance organizzativa e individuale

● il collegamento tra risultati di performance e sistema premiante

● la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo dei risultati di performance
                                        

 

 

Normativa di Riferimento

Paragrafo 1 delibera CIVIT n.104/2010

Modalità e tempi di definizione ed adozione del sistema di  misurazione e valutazione della performance di cui  all’articolo  7 del decreto, affinché lo stesso possa essere effettivamente  operativo a decorrere dal 1° gennaio 2011 (articolo 30, comma 3,  del decreto) 

In sede di prima attuazione del decreto, il Sistema è definito e adottato in via  formale in modo tale da assicurarne l’operatività a decorrere dal 1° gennaio  2011 (articolo 30, comma 3, del decreto).  

La definizione del Sistema rientra nella competenza degli OIV ai sensi sia  dell’articolo 30, comma 3, ove è previsto espressamente, sia dell’articolo 7,  comma 2, del decreto. 

L’adozione del Sistema spetta, invece, all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’amministrazione, secondo i rispettivi ordinamenti, che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto. 

Il Sistema adottato deve essere pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto  del principio di trasparenza totale, nonché trasmesso alla Commissione. 

Si precisa che la definizione e l’adozione del Sistema sono due momenti separati concettualmente e temporalmente e di competenza di due attori differenti. 

Alla luce di tali considerazioni: 
• gli OIV sono tenuti a definire il Sistema entro il 30 settembre 2010, redigendo un primo documento che contenga gli elementi necessari indicati  nel successivo paragrafo 2 della presente delibera;
• tale primo documento – trasmesso alla Commissione ai fini del  monitoraggio previsto dall’articolo 30, comma 3, del decreto nonché all’organo di indirizzo politico-amministrativo – è suscettibile di modifiche ed  integrazioni alla luce degli ulteriori indirizzi e  della documentazione di  supporto operativo che la Commissione adotterà successivamente alla  presente delibera; 
• l’organo di indirizzo politico-amministrativo è tenuto ad adottare in via  formale il Sistema, come definito dagli OIV all’esito di tali eventuali modifiche  ed integrazioni, anche successivamente alla data de l 30 settembre 2010, in  ogni caso in modo da assicurarne la piena operativi tà a decorrere dal 1° gennaio 2011

Contenuto inserito il 26-10-2016 aggiornato il 29-09-2021