Piano della Performance

Performance è un concetto centrale legato alla  gestione di un’organizzazione:
La  performance è il contributo (risultato e  modalità di raggiungimento del risultato) che  un  soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo  individuo) apporta attraverso la propria azione  al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi  e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei  bisogni per i quali l’organizzazione è stata  costituita; il suo significato si lega strettamente  all’esecuzione di un’azione , ai  risultati della  stessa e alle modalità di  rappresentazione e,  come tale, si presta ad essere misurata e gestita

Per gli enti locali il Piano della Performance coincide con il Piano Esecutivo di gestiobne (PEG)                            

Normativa di Riferimento

L'articolo 10, comma 8 lett. b) del d.lgs 33/2013 modificato:                            

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
                            
Articolo 10 d.lgs 150/2003 modificato dal d.lgs. 74/2017 (Piano della performance e Relazione sulla performance) :                            

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:                            

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2 e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01 lettera b)  e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;                            

1-ter Il Piano della performance, di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Il Piano della performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1 lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91.                            

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.                            

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.                            

Contenuto inserito il 26-10-2016 aggiornato il 29-09-2021