Il Consiglio Nazionale (in carica dal 31.05.2022)

Il Consiglio Nazionale (in carica dal 31.05.2022)

 

Il Consiglio nazionale è formato da 21 componenti eletti con cadenza quadriennale dai Consigli degli Ordini territoriali. Il Consiglio attuale si è insediato il 1° giugno 2022.

Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto direttamente dai Consigli degli Ordini territoriali. Dopo l’Insediamento, il Consiglio Nazionale elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La costituzione ed i compiti istituzionali del CNDCEC sono previsti e disciplinati dalla legge. L’Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è stato adottato con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.


In particolare, l’art. 29 attribuisce al Consiglio Nazionale i seguenti compiti istituzionali:

  • rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
  • formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
  • adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
  • coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
  • vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
  • formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
  • designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
  • determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
  • decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
  • formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
  • valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
  • determina l’organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
  • esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge.

Tra le altre attribuzioni previste dalla legge, si segnala quella prevista all’art. 3 del DPR n. 137/2012 di riforma degli ordini professionali, che affida al CNDCEC il compito di tenere l’Albo Unico Nazionale degli iscritti formato dall’insieme degli albi tenuti dagli Ordini territoriali.

Contenuto inserito il 03-06-2022 aggiornato il 03-06-2022