Il Consiglio Nazionale (in carica dal 31.05.2022)
Il Consiglio nazionale è formato da 21 componenti eletti con cadenza quadriennale dai Consigli degli Ordini territoriali. Il Consiglio attuale si è insediato il 1° giugno 2022.
Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto direttamente dai Consigli degli Ordini territoriali. Dopo l’Insediamento, il Consiglio Nazionale elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. La costituzione ed i compiti istituzionali del CNDCEC sono previsti e disciplinati dalla legge. L’Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è stato adottato con il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
In particolare, l’art. 29 attribuisce al Consiglio Nazionale i seguenti compiti istituzionali:
- rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
- designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
- decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
- formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
- determina l’organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
- esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge.
Tra le altre attribuzioni previste dalla legge, si segnala quella prevista all’art. 3 del DPR n. 137/2012 di riforma degli ordini professionali, che affida al CNDCEC il compito di tenere l’Albo Unico Nazionale degli iscritti formato dall’insieme degli albi tenuti dagli Ordini territoriali.