Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (C.d. Whistleblower)
I dipendenti ed i collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di COTRAL, anche qualora le funzioni siano esercitate in via di mero fatto che intendono segnalare situazioni di illecito (delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo II, capo I, del C.P.) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un dipendente del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento della società a causa dell’uso a fini privati di funzioni attribuite, devono utilizzare: il modulo sotto riportato o, in alternativa, far pervenire la segnalazione in formato cartaceo tramite il servizio postale al seguente indirizzo: “Cotral SpA , via Bernardino Alimena 105, 00173 -Roma”, scrivendo sulla busta “alla c. a. del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” con la dicitura ” Riservata Personale” o in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. Si precisa che nel caso in cui, invece, venga utilizzato il modulo sotto riportato, ad ogni segnalazione verrà automaticamente attribuito un ID univoco.
Si ricorda che sia la Legge sia il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevedono forme di tutela dei soggetti che effettuano la segnalazione di illecito, come misura generale ed obbligatoria di prevenzione della corruzione.
La società, pertanto, ha previsto:
Adeguati sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
La tutela dell’identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
Si comunica che tali segnalazioni sono, peraltro, sottratte all’accesso previsto dagli art. 22 ss. della L. n. 241/1990.
Si evidenzia che potranno essere prese in considerazione segnalazioni in forma anonima, esclusivamente nei casi in cui siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
In linea con quanto previsto dalla recente legge in materia di “Whistleblowing” (L. 179/’17) , tale modulo potrà essere utilizzato anche per segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti di violazioni di reati e/o di condotte illecite di cui al D.lgs. 231/’01 alla luce delle novità introdotte recentemente con il D.Lgs 24/2023, pubblicato a marzo in Gazzetta Ufficiale, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni sia del diritto dell’Unione sia delle disposizioni normative nazionali, nonché di violazioni del modello di organizzazione e gestione societario.
Contenuto inserito il 03-05-2023 aggiornato il 19-07-2023